L’art. 2392 c.c. dispone, fra l’altro, che in caso di violazione dei propri doveri gli amministratori “sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori”. In merito all’azione rivolta nei confronti degli amministratori – e se del caso dei sindaci – la Suprema Corte ha ribadito che “l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido”.