Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 individua il regime normativo della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica nel caso in cui venga commesso, nel loro interesse o a loro vantaggio, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto medesimo. Gli artt. 28 ss. di quest’ultimo disciplinano puntualmente le sorti della responsabilità dell’ente e del relativo procedimento in caso di operazioni di fusione, scissione, trasformazione e trasferimento d’azienda. Con particolare riguardo all’estinzione dell’ente in ragione di un’operazione di fusione, la Suprema Corte ha evidenziato che “sebbene sia pur vero che il meccanismo della fusione, tanto più se per incorporazione, determina un fenomeno che la stessa giurisprudenza di questa Corte, stante la successio in universum ius che essa comporta rispetto ai rapporti giuridici della società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante, ha accostato alla successio mortis causa […], non può non osservarsi come siffatta analogia, meramente descrittiva ed evocativa di fenomeni antropomorfici non riproducibili ad instar naturae nei soggetti giuridici impersonali, esaurisca i suoi effetti sul piano del diritto civile; non potendo certamente ritenersi che per effetto della intervenuta estinzione della società dovuta alla sua fusione per incorporazione con altro soggetto collettivo, si realizzino tutte le conseguenze che sono proprie dell’avvenuto decesso dell’imputato”.