Come noto, in tema di rappresentanza dell’ente nel procedimento penale nel quale si tratti anche della sua responsabilità amministrativa, l’art. 39 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dispone che “l’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo”. A questo riguardo, la Suprema Corte ha ricordato che “il legale rappresentante che sia […] indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 39, con la conseguenza che il modello organizzativo dell’ente deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l’ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi”.