Come noto, gli artt. 2497 ss. c.c. recano una specifica disciplina in materia di “direzione e coordinamento” di società, senza tuttavia fornire una esplicita definizione di cosa debba intendersi con tale locuzione. A questo riguardo, la Suprema Corte ha recentemente chiarito che: (i) da un lato, la direzione e coordinamento di una società ha carattere sostanziale, infatti “l’apprezzamento di esistenza di un gruppo implica certamente l’esistenza di più società, ma non che la costituzione delle medesime o dell’ente di controllo debba esser desunta da atti formali”; (ii) dall’altro, la pubblicità presso il Registro delle Imprese della denominazione dell’ente esercente direzione unitaria ai sensi dell’art. 2497-bis c.c. e le connesse formalità “non hanno efficacia costitutiva del gruppo, né la pubblicità in sé determina l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento, poiché su tutto prevale, in tema di gruppi, il principio di effettività, con riferimento all’inizio, allo svolgimento e alla cessazione dell’attività considerata dalla legge”.