La Banca d’Italia ha recentemente posto in consultazione pubblica alcune proposte di integrazione che intende apportare alle disposizioni che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione dei bilanci delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati, ossia la Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 su “Il bilancio bancario: schemi e regole di applicazione” e il Provvedimento della Banca d’Italia denominato “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”. Tali integrazioni hanno come obiettivo quello di “fornire una disclosure degli effetti del COVID-19 e delle misure di sostegno poste in essere per far fronte alla pandemia”, tenendo altresì in considerazione “i contenuti dei documenti pubblicati dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS, con particolare riferimento all’IFRS 9”. Le modifiche contenute nel documento di consultazione troveranno applicazione a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020. La Banca d’Italia chiarisce altresì che “in relazione alla natura temporanea dell’emergenza da COVID-19 e delle relative misure di sostegno, le integrazioni alle disposizioni di bilancio ad esse connesse resteranno in vigore fino a diversa comunicazione da parte della Banca d’Italia; quelle riferite alle modifiche ai principi contabili internazionali IAS/IFRS verranno recepite nella Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e nel Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” alla prima occasione utile”. In particolare, nel definire le proposte di integrazione, sono stati tenuti in considerazione: (i) gli obblighi di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure di sostegno applicate alla luce della crisi Covid-19 già previsti dagli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea; e (ii) la necessità di fornire al mercato una rappresentazione dell’impatto da Covid-19 sulla situazione patrimoniale ed economica nonché sui rischi degli intermediari (con particolare focus sugli effetti nell’ambito della “qualità del credito”). Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d’Italia entro 45 giorni dalla pubblicazione del documento di consultazione.