Come noto, l’art. 2484, comma 1, n. 2), c.c. prevede che “la sopravvenuta impossibilità di conseguir[e l’oggetto sociale], salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie” costituisce una causa legale di scioglimento delle società di capitali. Affrontando la questione dell’effettiva portata di questa disposizione, il Tribunale di Firenze ha chiarito che l’“impossibilità” di conseguire l’oggetto sociale deve interpretarsi e valutarsi avendo riguardo alla “dimensione funzionale [della società], ossia la possibilità materiale e giuridica di svolgere l’attività prefissata – che, sempre secondo la legge (art. 2328 n. 3 CC), è ciò che costituisce l’oggetto sociale”. Inoltre, i giudici fiorentini hanno specificato che una simile situazione può ritenersi integrata solo se corrispondente a una “impossibilità, non temporanea ma irreversibile, di perseguire il [proprio] scopo” e il relativo giudizio di sussistenza non deve essere “ancorato ad un giudizio retrospettivo e obiettivato, bensì prospettico e previsionale”.