È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 40 del 17 febbraio 2022 – il testo del Decreto MEF 13 gennaio 2022 recante “Modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale nonché forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia”. Come noto, l’esercizio, in Italia, di servizi concernenti l’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM), ai sensi dell’art. 17-bis, comma 8-bis, del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Più precisamente, tale iscrizione è subordinata al possesso di precisi requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 141/2010 e richiede l’invio di un’apposita comunicazione all’OAM da parte dei prestatori di detti servizi. Ai fini dell’efficiente popolamento della summenzionata sezione speciale del registro, dunque, il Decreto Ministeriale, in attuazione dell’art. 17-bis, comma 8-ter, del D.Lgs. 141/2010, definisce modalità e tempistiche di tale comunicazione.