In materia di assistenza finanziaria all’acquisto di proprie azioni, l’art. 2358 c.c. dispone che la società “non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”, prevedendo fra l’altro che tali operazioni devono essere “preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria”. A…