In materia di assistenza finanziaria all’acquisto di proprie azioni, l’art. 2358 c.c. dispone che la società “non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni previste dal presente articolo”, prevedendo fra l’altro che tali operazioni devono essere “preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria”. A questo proposito, la Suprema Corte ha chiarito che “l’operazione realizzata in violazione dell’art. 2358 dà luogo all’inosservanza di una norma imperativa di grado elevato, qual è quella tesa a tutelare interessi di sistema. E quindi […] è da confermare l’orientamento tradizionale per cui il mancato rispetto del divieto, ove difettino le condizioni stabilite dalla legge, produce la nullità, ex art. 1418 cod. civ., dell’operazione di assistenza finanziaria nel suo complesso […]. Proprio perché riferita all’intera operazione di assistenza finanziaria la sanzione di nullità si propaga anche al contratto di acquisto delle azioni”.