La Suprema Corte si è recentemente pronunciata in materia di responsabilità “da reato” degli enti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, in particolare, di idoneità del modello di organizzazione e gestione a impedire il sorgere della responsabilità dell’ente nel caso in cui venga commesso, nell’interesse o a vantaggio dello stesso, uno dei reati “presupposto” individuati nel Decreto. A questo riguardo, la pronuncia in oggetto ha confermato che l’elemento centrale individuato dall’art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto è quello della “efficace attuazione”, prima della commissione del fatto, del modello. In particolare, la pronuncia in oggetto ha evidenziato che “la mera “adozione” del MOG non è sufficiente a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dalla lettera della norma, è necessario che tale modello sia “reso operativo” e che sia anche “idoneo” a prevenire la commissione di reati della stessa specie. Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l’adozione del modello e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della norma sia stata rispettata specificatamente e nel suo complesso”.