La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito alcuni punti fermi in materia di “amministrazione di fatto” ai fini dell’applicazione della normativa penale, in particolare: (i) ai fini della verifica sulla presenza di un amministratore di fatto occorre ricercare “elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale “intraneus” che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’“iter” di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi – rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti – in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare”; (ii) è necessario basare l’indagine sulle “concrete attività dispiegate in riferimento alla società oggetto d’analisi, riconducibili – secondo validate massime di esperienza – ad indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l’intervento nella declinazione delle strategie d’impresa e nelle fasi nevralgiche dell’ente economico”; (iii) può aversi amministrazione di fatto anche nelle “ipotesi in cui l’atto di nomina sia per qualsiasi ragione invalido (ad esempio perché adottato in presenza di cause di ineleggibilità) oppure revocato”; (iv) ciò che si ricerca, in ultima istanza, è “la presenza di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare”.