Come noto, l’art. 806, comma 1, c.p.c. prevede che “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge”. A tale riguardo – pronunciandosi in merito alla possibile compromettibilità in arbitrato della controversia riguardante la possibile invalidità di una delibera…