L’art. 2215-bis, commi 1 e 2, c.c. dispone che “I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento […] possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute [in tali documenti] debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario […]”. Pronunciandosi in merito ad alcune ipotesi illecite in sede fallimentare, la Suprema Corte ha confermato che è “compito dell’amministratore prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati”. Nel caso in cui non si predispongano “modalità surrogatorie di conservazione dei libri contabili” e non si provveda “al recupero dei dati contabili” con altri mezzi, l’amministratore si espone al rischio di commissione del reato di bancarotta documentale.