In materia di doveri degli amministratori di società, l’art. 2392, comma 1, c.c. prevede che “Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”. Con la pronuncia in oggetto è stato ribadito il fondamentale limite al sindacato dell’autorità giudiziaria sugli atti compiuti dagli amministratori, noto come business judgment rule: “in materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi “ex ante” secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere”. Con riferimento al caso di specie la Corte ha rilevato che “l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, [conclusione cui invece non può giungersi nel caso di un] acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non sia accompagnato […] dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio”.