Numerosi statuti societari prevedono specifiche disposizioni in materia di prelazione, introducendo, per la generalità o anche solo per alcuni dei soci, il diritto a essere preferiti – a parità di condizioni – nei trasferimento delle partecipazioni sociali. Accade spesso che la totalità dei soci sia coinvolta nel trasferimento, integrale o parziale, delle partecipazioni sociali (necessariamente nel caso in cui si trasferisca la partecipazione totalitaria o in minor misura negli altri casi). In relazione all’applicazione della disciplina sulla prelazione a queste ipotesi, il Tribunale di Roma ha chiarito che qualora tutti i soci siano a conoscenza e partecipino al trasferimento (in tutto o in parte) delle proprie partecipazioni sociali essi “espr[imono] chiaramente una volontà di dismissione in contrasto con l’esercizio del diritto di prelazione”. In situazioni di questo tipo “[diviene] irrilevante […] la contestazione relativa alla mancata comunicazione della volontà di cessione ai fini dell’esercizio della prelazione”, in quanto incompatibile con la conoscenza e la partecipazione al trasferimento, non dovendosi dare corso alle formalità richieste dalla disciplina sulla prelazione.