La Suprema Corte ha enunciato alcuni significativi importanti principi di diritto in materia di prestazione di servizi e di attività di investimento, con specifico riferimento alla tutela del cliente-investitore. In particolare: (a) “l’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento nel caso in cui l’investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso come, ad esempio, l’età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato”; (b) “le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario, atteso che anche la propensione dell’investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli debba poter selezionare, tra questi ultimi, quelli aventi a suo giudizio maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario è tenuto a fornirgli”. Si delineano così stringenti obblighi in capo agli intermediari, anche nel caso in cui il cliente-investitore non sia estraneo al mercato e al suo funzionamento.