In ambito fallimentare, l’art. 223 l.f. sancisce la responsabilità degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori che abbiano “cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile” (cd. bancarotta impropria da reato…