Da un lato, l’art. 2504, comma 2, c.c. dispone che “l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione […] nell’ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante”; dall’altro, l’art. 2504-bis, comma 2, c.c. prevede che “la fusione…